maxcancro69, 10/01/2010 15.15:
Fatto, mi sono scaricato la sentenza integrale. Grazie del link.
Quindi il discorso è tutto nella legge 342/00, articolo 63:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Quindi il giudice ha dato ragione al tipo perchè l'ASI non aveva SPECIFICATO marca e modello dei veicoli nei suoi elenchi (la sua determinazione), ma solo indicato in maniera generica gli stessi veicoli.
Quindi chi ha autocertificato al momento che l'elenco era "generico" è salvo per sempre: quando poi l'ASI emanerà l'elenco dettagliato allora da quel momento in poi o sei nell'elenco o gli chiedi l'attestato.
Mo vedremo che combinerà Berselli, che è un altro discorso perchè cambierà la legge 342/00.
E comunque a questo punto se non esiste ancora alcun elenco dettagliato forse converrebbe a chi non ha ancora l'attestato di autocertificarsi...Ma almeno a Roma non credo che una tale autocertificazione anche se LEGALE verrebbe accettata dall'ACI.
[Modificato da france320isco 10/01/2010 17:39]
"...Ormai il drift è una moda, lo fanno tutti, il problema è che poi se sentono SOCHMACHER..."